Formazione nella sicurezza sul lavoro e Nuovo Accordo Stato‑Regioni: cosa cambia davvero

Formazione sicurezza sul lavoro

Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato‑Regioni ha approvato il nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Il provvedimento riorganizza l’intero sistema formativo: accorpa e sostituisce gli accordi del 2011, 2012 e 2016, fissando un quadro unico di durate, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi per lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro e altre figure della prevenzione.

Il periodo transitorio è di 12 mesi: dal 24 maggio 2026 potranno essere erogati solo corsi conformi al nuovo Accordo. Per le aziende è quindi il momento di verificare la propria situazione formativa, aggiornare i piani e programmare per tempo gli adeguamenti.

Le principali novità rispetto al vecchio impianto

La logica di fondo è passare da una formazione “formale” e frammentata a un sistema più coerente, tracciabile e legato ai rischi reali presenti in azienda. Le novità non sono solo di dettaglio: in diversi casi cambiano impostazione, responsabilità e tempistiche.

Dirigenti

      • rivista la durata del corso iniziale, che passa da 16 a 12 ore, mantenendo l’aggiornamento periodico di 6 ore ogni 5 anni.

      • Per le imprese edili è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore dedicato ai cantieri temporanei e mobili, con focus sui rischi tipici di questo contesto.

    Preposti

        • Il corso per preposti viene aggiornato nei contenuti: maggiore attenzione a gestione di appalti, interferenze, segnalazione delle situazioni di pericolo e ruolo operativo nella supervisione quotidiana.

        • I requisiti dei docenti vengono armonizzati con il Decreto Interministeriale 6/3/2013, semplificando il quadro ma mantenendo l’esigenza di una comprovata esperienza in materia di sicurezza.

        • Per l’aggiornamento dei preposti non è più ammesso l’e‑learning: la scelta va nella direzione di rafforzare il confronto diretto in aula su casi pratici e comportamenti.

      Datori di lavoro

          • La vera novità di sistema è l’introduzione di un corso obbligatorio anche per i datori di lavoro che non svolgono il ruolo di RSPP, finora non disciplinato in modo specifico dall’Accordo.

          • Il percorso prevede un modulo base e una parte dedicata al rischio specifico, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulle responsabilità direzionali nella gestione del sistema di prevenzione e protezione.

          • È fissato un orizzonte temporale entro il quale completare questa formazione (24 mesi dall’entrata in vigore), così da accompagnare gradualmente le imprese alla piena applicazione delle nuove regole.

        Lavoratori

            • Restano confermate le durate standard (4 ore di formazione generale più modulo specifico in base al livello di rischio), ma vengono meglio dettagliati i contenuti minimi e il collegamento con il DVR aziendale.

            • Scompare la “tolleranza” dei 60 giorni: la formazione deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa, con maggiore attenzione all’inserimento sicuro dei neoassunti.

          RSPP e ASPP

              • Si conferma la struttura modulare, con aggiornamenti puntuali che riguardano soprattutto metodologie didattiche, utilizzo di casi studio e integrazione con i sistemi di gestione.

              • Viene valorizzata la continuità del percorso formativo, anche in relazione ad aspetti emergenti come fattori psicosociali, molestie e violenze nei luoghi di lavoro.

            Soggetti formatori e modalità di erogazione

            Il nuovo Accordo interviene anche sul “come” si fa formazione, non solo sul “quanto” e “su cosa”.

                • Per erogare i corsi rivolti a lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente l’accreditamento regionale come ente formativo; per altri percorsi previsti dall’Accordo è invece richiesta anche un’esperienza documentata di almeno tre anni in materia di salute e sicurezza.

                • Vengono precisate le condizioni in cui è possibile l’e‑learning, distinguendo chiaramente i moduli che possono essere svolti a distanza da quelli che richiedono necessariamente la presenza (aula o pratica).

                • Si rafforzano gli strumenti di tracciabilità: fascicolo formativo del lavoratore, progetti formativi individualizzati, monitoraggio delle attività.

              Alcune Regioni stanno già sperimentando piattaforme digitali per registrare corsi, presenze e attestati, con l’obiettivo di rendere più trasparente l’intero sistema.

              Cosa dovrebbero fare ora le aziende

              Per non arrivare impreparate alla scadenza del 24 maggio 2026, le aziende dovrebbero:

                  • ricostruire la fotografia dell’esistente: corsi svolti, attestati, scadenze e figure coinvolte;

                  • confrontare i percorsi formativi già in uso con i nuovi requisiti di durata, contenuti e modalità;

                  • pianificare gli adeguamenti per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, tenendo conto dei tempi di realizzazione;

                  • integrare la formazione con il sistema di gestione (ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, eventuale ISO 52120) per evitare duplicazioni e migliorare la coerenza complessiva.

                Un approccio strutturato consente non solo di rispettare gli obblighi di legge, ma anche di utilizzare la formazione come leva concreta di prevenzione e di miglioramento organizzativo.