L’art. 37 del decreto legislativo 81 del 2008 e l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 prevedono che il datore di lavoro si assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nel lavoro.
La lettera a) dell’art.2 del decreto legislativo 81 del 2008 definisce il lavoratore “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Al lavoratore così definito sono equiparati:
La formazione generale e specifica lavoratori, così come previsto dall’accordo stato regioni si articola in due momenti distinti: formazione generale di 4 ore (con programma e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica con una durata diversificata in relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza).
L’accordo stato regioni prevede che la formazione Generale dei lavoratori abbia come programma quanto previsto dal punto a) dell’ art 37 del D.Lgs 81/2008: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.
La formazione specifica ha come programma quanto previsto dal punto b) dell’ art 37 del D.Lgs 81/2008: rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
>> BASSO RISCHIO (4 ore): commercio, bar e ristoranti, alberghi, aziende di servizi, terziario;
>> MEDIO RISCHIO (8 ore): agricoltura, pesca, trasporti, assistenza sociale non residenziale, Pubblica Amministrazione e Istruzione
>> ALTO RISCHIO (12 ore): costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, chimico, sanità, energia, rifiuti e servizi residenziali
NB: i lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il RISCHIO BASSO (es. impiegati amministrativi).
Si evidenzia che rimangono esclusi da tale formazione, e a carico del Datore di lavoro, l’addestramento del lavoratore (in base all’art. 73 D.Lgs. 81/2008) e l’informazione (art. 36 D.Lgs. 81/2008).
Aggiornamento (6 ore): la formazione specifica va rinnovata ogni 5 anni con un corso della durata di 6 ore uguale per tutti i settori ateco. Non è previsto l’aggiornamento della formazione generale.
Le attività di aggiornamento sono principalmente focalizzate oltre che su aspetti di aggiornamento normativo, anche sullo studio di casi pratici.
Il corso è sviluppato quindi anche in un’ottica di apprendimento esperienziale che permetta ai manager aziendali un effettivo coinvolgimento per l’intera durata del corso.
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