dynagest

Formazione Lavoratori

L’art. 37 del decreto legislativo 81 del 2008 e l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011  prevedono che il datore di lavoro si   assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nel lavoro.

La lettera a) dell’art.2 del decreto legislativo 81 del 2008 definisce il lavoratore “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Al lavoratore così definito sono equiparati:

  • I dipendenti del comparto privato con qualsiasi tipologia contrattuale
  • I dipendenti del comparto pubblico compresi forze armate e dell’ordine
  • I lavoratori con contratto flessibile, interinale, a progetto o a collaborazione
  • Gli apprendisti, tirocinanti e stagisti
  • I prestatori d’opera e i lavoratori a domicilio
  • Gli associati in partecipazione d’utile
  • Gli studenti delle superiori o dell’università con mansioni operative
  • Gli studenti delle superiori o dell’università che operano in laboratori

 

La formazione generale e specifica lavoratori, così come previsto dall’accordo stato regioni si articola in due momenti distinti: formazione generale di 4 ore (con programma e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica con una durata diversificata in relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza).

L’accordo  stato  regioni  prevede  che  la  formazione  Generale  dei  lavoratori  abbia  come  programma  quanto  previsto  dal punto a) dell’ art 37 del D.Lgs 81/2008: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.

La formazione specifica ha come programma quanto previsto dal punto b) dell’ art 37 del D.Lgs 81/2008: rischi riferiti alle  mansioni  e  ai  possibili  danni  e  alle  conseguenti  misure  e  procedure  di  prevenzione  e  protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

>> BASSO  RISCHIO  (4 ore):  commercio,  bar  e  ristoranti,  alberghi,  aziende  di  servizi,  terziario;
>> MEDIO   RISCHIO   (8   ore):   agricoltura,   pesca,   trasporti,   assistenza   sociale   non   residenziale,   Pubblica Amministrazione e Istruzione
>> ALTO  RISCHIO  (12  ore):  costruzioni,  industria  alimentare,  tessile,  legno,  manifatturiero,  chimico,  sanità, energia, rifiuti e servizi residenziali

NB:  i  lavoratori  di  aziende,  a  prescindere  dal  settore  di  appartenenza,  che  non  svolgano  mansioni  che  comportino  la  loro  presenza,  anche  saltuaria,  nei  reparti  produttivi,  possono  frequentare  i  corsi  individuati  per  il  RISCHIO  BASSO  (es.  impiegati  amministrativi).

Si  evidenzia  che  rimangono  esclusi  da  tale  formazione,  e  a  carico  del  Datore  di  lavoro,  l’addestramento  del  lavoratore  (in  base  all’art.  73  D.Lgs.  81/2008)  e  l’informazione  (art.  36  D.Lgs.  81/2008).


Aggiornamento (6 ore):
  la  formazione  specifica  va  rinnovata  ogni  5  anni  con  un  corso  della  durata  di  6  ore  uguale  per  tutti  i  settori  ateco.     Non  è    previsto    l’aggiornamento    della    formazione    generale.

Le attività di aggiornamento sono principalmente focalizzate oltre che su aspetti di aggiornamento normativo, anche sullo studio di casi pratici.

Il corso è sviluppato quindi anche in un’ottica di apprendimento esperienziale che permetta ai manager aziendali un effettivo coinvolgimento per l’intera durata del corso.

Se sei interessato ai nostri corsi compila la scheda di iscrizione e richiedi informazioni.