Scadenze Diagnosi Energetiche DLgs102/14

E’ ormai prossimo il mese di dicembre e non bisogna dimenticarsi che è il momento di verificare Le Scadenze Diagnosi Energetiche DLgs102/14.

DLgs 102/14 – Ricapitoliamo i principali punti di attenzione

Scadenze Diagnosi Energetiche DLgs102/14

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Il decreto prevede che entro il 5 dicembre di ogni anno vadano predisposte le nuove diagnosi energetiche.

Questo obbligo vale per tutte le aziende che prima di tale data devono verificare la propria posizione per capire se sono soggette o meno al decreto.

Occorre prestare la massima attenzione soprattutto se si è prossimi alla soglia per essere considerati una grande impresa:

250 dipendenti (full time equivalent) o 50 milioni di fatturato annuo (e 43 milioni di attivo patrimoniale).

Devono fare particolare attenzione le società che hanno partecipazioni in altre società, in quanto fatturati e dipendenti si sommano in proporzione.

E’ necessario che le imprese multi sito facciano attenzione  per lo stesso motivo.

Devono fare attenzione le società cooperative, in quanto i soci lavoratori vengono considerati ai fini del raggiungimento della soglia di assoggettabilità.

Devono fare attenzione le società di trasporti o con flotte aziendali significative, in quanto vanno considerati non solo energia elettrica e gas, ma TUTTI i vettori energetici, carburanti compresi)

Infine devono fare attenzione le aziende che hanno effettuato variazioni societarie tipo funzioni, incorporazioni, acquisizioni, cambi di partita IVA, in quanto potrebbero avere necessità di aggiornare le proprie diagnosi o di effettuarne di nuove.

Chi comunque dovesse scoprire di non essere più soggetto obbligato ai sensi del D.Lgs.102/!4 semplicemente non dovrà fare nulla, neppure una comunicazioni di cessazione dell’obbligo.

Un’altra scadenza per cui è bene muoversi per tempo è quella del 31 marzo.

Entro tale data infatti, le aziende che hanno presentato diagnosi energetiche ai sensi del D.Lgs. 102/14 devono comunicare gli eventuali risparmi superiori all’1% in forma normalizzata.

Questo vuol dire tirare innanzitutto le somme dei consumi dell’anno

Quindi, ricalcolare i consumi secondo i fattori di normalizzazione individuati e valutare se si è sopra o sotto l’1%.

Anche in questo caso ci sono dei punti critici a cui fare attenzione:

  1. Vanno presi in considerazione TUTTI i siti del soggetto obbligato; non solo quelli sottoposti a diagnosi
  2. Vanno presi in considerazione SOLO i risparmi superiori all’1% derivanti da interventi di efficientamento compresi gli interventi gestionali

Non aspettate l’ultimo minuto per valutare la situazione.

Controlla le Scadenze Diagnosi Energetiche DLgs102/14 o chiedici maggiori informazioni.

I controlli sono particolarmente efficienti e molte aziende che non hanno presentato le diagnosi per tempo sono già state sanzionate dal Ministero per lo Sviluppo Economico.