Diagnosi energetica per aziende

La diagnosi energetica fotografa i consumi reali della tua azienda: quanto consumi, dove lo consumi, quanto ti costa e dove puoi intervenire con un ritorno economico misurabile. Non è un audit burocratico da archiviare: è il punto di partenza per ridurre la bolletta energetica e per rispettare gli obblighi di legge quando previsti.
Chi è obbligato per legge
Il D.Lgs 102/2014 impone la diagnosi energetica ogni quattro anni a due categorie di imprese: le grandi imprese (oltre 250 dipendenti, fatturato annuo sopra i 50 milioni di euro, bilancio sopra i 43 milioni) e le imprese energivore iscritte all’elenco CSEA. Chi non adempie rischia una sanzione da 4.000 a 40.000 euro. La direttiva UE 2023/1791 allargherà presto la platea delle imprese obbligate, abbassando la soglia di consumo energetico rilevante. Il decreto di recepimento italiano è in fase di approvazione: se la tua azienda oggi non rientra tra le obbligate, verifichiamo insieme se rientrerà con le nuove soglie. Anche se non obbligatoria, una diagnosi volontaria resta lo strumento più concreto per capire dove si sta sprecando denaro in bolletta.
Cosa analizziamo
  • Bollette elettriche e del gas degli ultimi anni, per individuare anomalie, componenti di costo evitabili e margini di rinegoziazione contrattuale.
  • Fattore di potenza (cos fi) ed energia reattiva: la regolazione ARERA penalizza in bolletta i prelievi con cos fi basso. Verifichiamo se la tua azienda paga penali evitabili con un rifasamento e quantifichiamo il risparmio.
  • Profili di consumo per reparto, linea produttiva o macchinario, per isolare i punti dove intervenire prima produce risultato.
  • Interventi di efficientamento disponibili (illuminazione, motori, involucro, generazione), ciascuno con tempo di ritorno stimato.
Come lavoriamo
Un sopralluogo tecnico, la raccolta dei dati di consumo e fatturazione, un’analisi che quantifica ogni intervento proposto in euro e anni di ritorno. Consegniamo un report che la tua azienda può usare sia per decidere gli investimenti sia, dove richiesto, per il deposito ENEA previsto dal D.Lgs 102/2014.